Distacco Del Lavoratore all’Estero

 

Quali sono le Normative e le differenze tra distacco in paesi UE e distacco in paesi Extra- UE?

Cosa fare se il tuo datore di lavoro Cambia La sede Lavorativa in caso di distacco

Nei precedenti articoli abbiamo introdotto il tema del distacco dei lavoratori e quali siano i limiti del suo utilizzo da parte dell’azienda e quali siano i diritti dei lavoratori distaccati, poi abbiamo visto cosa fare nel caso in cui il datore di lavoro cambi la sede lavorativa per distacco. In questo articolo parleremo, invece, di distacco all’estero.

Distacco all’estero

Nel distacco all’estero, il lavoratore distaccato presta la sua attività lavorativa presso un distaccatario sito in uno stato estero. La particolarità di questa forma di distacco è che il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge del paese d’origine, ma il lavoratore distaccato può beneficiare delle condizioni di lavoro e dei diritti concessi ai lavoratori del paese ospitante.

Condizioni necessarie per il distacco all’estero

Chiaramente, affinché il distacco sia legittimo, occorrono le condizioni previste dalla legge in generale , nonché quelle necessarie per il distacco comportante l’adibizione a una unità produttiva distante più di 50 km dalla precedente sede. (Leggi cosa fare se il tuo datore di lavoro ti costringe a cambiare la sede lavorativa.)

Quanto invece alla disciplina specifica del distacco all’estero, occorre differenziare fra impresa distaccataria situata in Unione Europea e impresa distaccataria situata in una nazione extra-UE.

Distacco dei lavoratori in un paese europeo

Nel primo caso, la materia è regolata dalle direttive europee 96/71/CE , 2014/67/UE, e 2020/1057 e dalle relative leggi di attuazione vigenti negli Stati Membri di riferimento.

La disciplina generale si ispira alla tutela delle condizioni di lavoro, evitando fenomeni come la delocalizzazione e il dumping salariali, pratiche che mirano a sfruttare gli ordinamenti con leggi in materia di lavoro deboli o non esistenti per produrre beni a costi molto bassi, spesso a scapito dei diritti e del benessere dei lavoratori.

Infatti, in caso di distacco verso stati esteri appartenenti all’UE devono essere garantite – con alcune eccezioni – le norme del paese ospitante in materia di:

      • uguaglianza di genere e prevenzione delle discriminazione;

      • salute e sicurezza sul posto di lavoro;

      • l’insieme delle componenti salariali stabilite dalla legge o da contratti collettivi;

      • i periodi di riposo;

      • le condizioni di assunzione e licenziamento;

      • le indennità o il rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio nel paese di destinazione durante il distacco (se è richiesto il viaggio durante il distacco)

      • le norme di lavoro per le gestanti, le neo-mamme e i lavoratori di minore età.

Tuttavia, si applicherà la normativa del Paese d’origine qualora sia più favorevole.

 

Limiti di durata distacco in un paese UE

 

Ci sono poi alcuni limiti di durata: il distacco dei lavoratori può durare fino a 12 mesi, con la possibilità di proroga per altri 6 mesi. Se la durata del distacco supera il limite stabilito, si applicano le disposizioni del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante.

Diverso è il caso del distacco di lunga durata, ossia superiore a 12 mesi. In questa ipotesi il datore di lavoro deve garantire alcune condizioni aggiuntive, come visite familiari e copertura della sicurezza sociale.

 

Distacco dei lavoratori in un paese extra UE

 

Il distacco del lavoratore in favore di un’impresa sita in un paese extra-UE, invece, comporta l’inapplicabilità della normativa europea ed è disciplinato da accordi bilaterali stipulati fra l’Italia e alcuni Stati, nei quali si definiscono le condizioni per il distacco e le forme di tutela per i lavoratori distaccati.

Quanto alla durata, ogni convenzione bilaterale prevede un periodo massimo di distacco: si va dai 6 mesi previsti per le Isole del Canale e l’Isola di Man ai 60 mesi previsti in caso di distacco presso la Santa Sede.

Naturalmente, a prescindere dalla convenzione applicabile, il rapporto di lavoro non può comportare un peggioramento delle condizioni contrattuali e normative e, quindi, il datore di lavoro distaccante deve garantire al dipendente: 

    • un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
    • l’ammontare delle prestazioni in denaro o in natura riconosciute per lo svolgimento all’estero del rapporto di lavoro;
    • la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all’estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d’impiego;
    • un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, nonché per i casi di morte o di invalidità permanente;
    • il tipo di sistemazione alloggiativa;
    • idonee misure in materia di sicurezza.

In definitiva, il distacco all’estero – nei casi di distaccatario europeo e soprattutto nei casi di distaccatario extra-europeo – può comportare il rispetto di obblighi e l’acquisizione di diritti previsti da normative provenienti da diversi ordinamenti.

Per tale ragione, prima di disporre un distacco all’estero, o prima di accettare un distacco all’estero, è opportuno confrontarsi con un legale esperto in materia che possa approfondire direttamente o indirettamente anche la normativa rilevante del paese ospitante.

 

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