Licenziato Tramite Mail, Ottiene Il Massimo Risarcimento
Abbiamo ottenuto il Massimo risarcimento possibile per un licenziamento illegittimo
Il diritto del lavoro è il nostro pane quotidiano, e tra le cause che seguiamo più spesso ci sono quelle per licenziamento illegittimo. Sono tanti i lavoratori che si rivolgono a noi e oggi vorremmo parlarvi di una sentenza che siamo riusciti a ottenere per un nostro assistito, licenziato tramite mail. Vi anticipiamo che il giudice ha riconosciuto per il lavoratore a cui abbiamo fornito assistenza legale il massimo risarcimento possibile: 40 mensilità.
Vediamo nel dettaglio perché.
Mancato rispetto dei diritti formali
Il mancato rispetto dei requisiti formali circa la comunicazione del licenziamento e delle precedenti contestazioni di addebito disciplinare determinano non solo la nullità ma, addirittura, l’inesistenza del provvedimento espulsivo.
Questa è la massima sancita recentemente dal Tribunale di Bologna, che accertando tale fattispecie, ha condannato l’ex datore di lavoro sia al risarcimento del danno pari alla retribuzione dovuta dal momento del licenziamento a quello della sentenza sia alla reintegra nel posto di lavoro, ovvero all’indennità sostitutiva in base alla scelta che può operare il lavoratore.
Infatti, nella recentissima sentenza, che alleghiamo in questa pagina, il Tribunale di Bologna – richiamando la giurisprudenza della Cassazione, pronunciatasi anche a Sezioni Unite – rileva come ogni atto relativo al procedimento disciplinare debba essere comunicato al lavoratore con il rispetto di determinate formalità, in assenza delle quali lo stesso procedimento è come se non fosse mai esistito.
Ogni atto relativo al procedimento disciplinare debba essere comunicato al lavoratore con il rispetto di determinate formalità, in assenza delle quali lo stesso procedimento è come se non fosse mai esistito.
Non si può licenziare tramite mail aziendale
In particolare – motiva il Tribunale – non costituisce un valido metodo di comunicazione l’invio di questi provvedimenti alla mail aziendale del lavoratore, in quanto non ne è possibile fornire prova certa della relativa ricezione, come invece avviene nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.
Dunque, le conseguenze dell’accertamento dell’inesistenza del licenziamento risultano particolarmente gravose per il datore di lavoro, in quanto comportano l’applicazione della massima tutela che la legge prevede in favore del lavoratore ingiustamente licenziato.
In questo caso il datore di lavoro è stato condannato a corrispondere in totale 40 mensilità di retribuzione e contribuzione in favore del lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo impugnato.
Leggi le motivazioni della Sentenza




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