PENSIONE DI REVERSIBILITÀ: LE NOVITÀ DELL’INPS

 

Pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti o pensione di reversibilità è uno strumento di previdenza sociale, attraverso il quale lo Stato garantisce un sostegno economico ai familiari del beneficiario del trattamento pensionistico, nel caso di decesso di quest’ultimo. In particolare, si parla di pensione di reversibilità in senso stretto nell’ipotesi in cui venga a mancare un soggetto che già percepisce le prestazioni previdenziali.

È invece definito pensione indiretta il trattamento in favore dei superstiti del soggetto assicurato non ancora pensionato che, tuttavia, al momento del decesso, aveva già maturato i requisiti prescritti dalla legge. In questo caso, il lavoratore deceduto deve aver maturato, in alternativa, almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92) oppure almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

SOGGETTI E CONDIZIONI

 

La pensione di reversibilità spetta ai familiari del lavoratore che, al momento del decesso di quest’ultimo, risultano fiscalmente a suo carico. In particolare, la normativa individua quali soggetti beneficiari:
● il coniuge superstite, anche se separato;
● il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
● i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
● i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, può essere erogata in favore di fratelli e/o sorelle con stato civile libero e inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

L’importo del trattamento è pari ad una percentuale della pensione percepita dal lavoratore defunto, che varia a seconda della tipologia e del numero di beneficiari.

Nello specifico:

● il coniuge superstite, ove non vi siano figli, ha diritto ad una prestazione economica di valore pari al 60% della pensione che spettava (o sarebbe spettata) all’assicurato;
● In assenza del coniuge, nel caso sia presente soltanto un figlio egli ha diritto al 70%; se i figli sono due la quota individuale è pari al 40%; se i figli sono tre (o più) il trattamento è pari al 100% della pensione, ripartito in egual misura fra tutti;

● In presenza del coniuge – ferma restando la quota del 60% a quest’ultimo spettante – il trattamento di reversibilità è pari in totale all’80% in presenza di un figlio (cui spetta quindi il 20%), e al 100% in caso di più figli;
● ad ogni altro familiare diverso da coniuge, figli e nipoti spetta il 15% del trattamento pensionistico percepito dal defunto.

LE NOVITÀ DELL’INPS

 

Con la circolare n. 64 del 7 maggio 2024, l’INPS ha fornito indicazioni per il riconoscimento della pensione di reversibilità anche in favore dei nipoti maggiorenni inabili al lavoro, orfani e a carico del defunto.
La necessità di estendere il novero dei soggetti superstiti possibili beneficiari di pensione di reversibilità sorge a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022, che prevede che anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro, viventi a carico degli ascendenti, sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Il 5 aprile 2022, infatti, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 38 del D.P.R. n.818/1957, (“Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Sulla scorta di tale sentenza, le cui statuizioni rispondono alla corretta applicazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., l’INPS nella propria circolare ha precisato le modalità attuative di tale provvedimento, distinguendo tre diverse ipotesi.

1. Liquidazione ai nipoti aventi diritto: le domande di pensione nuove e quelle eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto devono essere definite secondo i predetti criteri, mentre le domande già respinte (ai sensi della norma dichiarata incostituzionale) devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, a meno che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

2. Riliquidazione delle pensioni riconosciute ad altri superstiti contitolari il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti: la pensione ai superstiti già liquidata al coniuge e/o ai figli deve essere riliquidata secondo le aliquote di legge, con effetto fin dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza n. 88 del 2022, purchè nelle more non sia intercorsa prescrizione o decadenza.

3. Revoca delle pensioni già riconosciute in favore di categorie di superstiti il cui diritto risulti incompatibile con quello dei nipoti: il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti – quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato – è infatti prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti, come i collaterali e gli ascendenti del dante causa. Ai nipoti superstiti, pertanto, deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, anche in tal caso nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore di tali soggetti comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti. Tuttavia l’INPS rassicura tali soggetti (che, almeno fino alla sentenza della Corte Costituzionale, hanno fatto affidamento sul proprio diritto) affermando che le somme versate non saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto salvo il caso di dolo del percettore.
Potete scaricare la circolare dell’INPS a questo link. 

 

 

Se rientri fra i soggetti beneficiari di pensione di reversibilità e la stessa non ti è stata riconosciuta, puoi contattare senza impegno il nostro Studio per fissare una consulenza in materia previdenziale. Analizzeremo il tuo caso e ti aiuteremo ad ottenere in breve tempo il trattamento pensionistico che ti spetta. 

 

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