Licenziamento per superamento del periodo di comporto: la disciplina legale e le novità della giurisprudenza

 

Che cos’è il licenziamento per superamento del periodo di comporto?

Il licenziamento “per superamento del periodo di comporto” riguarda i casi di lavoratori affetti da malattie o infortuni che li costringono ad astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa in misura maggiore rispetto ai limiti temporali previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

Infatti, nell’ipotesi in cui un lavoratore sia malato o infortunato, la legge non permette il licenziamento (per ragioni soggettive), a meno che l’assenza causata dalla malattia o infortunio non si protragga oltre un certo numero di giorni indicato dai contratti collettivi (o più raramente, dalla legge). Tale periodo di tempo è chiamato “periodo di comporto”.

Cosa dice la legge?

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato innanzitutto dall’art 2110 cc., il quale recita:

“In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e’ dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennita’ nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.”

La norma, contenuta nell’originaria formulazione del codice del 1942, sancisce che il periodo di comporto è stabilito da “la legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.” Oggi però, dopo l’avvenuta abolizione dell’ordinamento corporativo, la durata del periodo di comporto è generalmente rinvenibile nel contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

Chiarimenti sul licenziamento per superamento del periodo di comporto

Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza – resa a Sezioni Unite – della Corte di Cassazione n. 12568/2018, ha fornito due importanti chiarimenti di carattere generale sul licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Il primo, di carattere più “valoriale” e legato al bilanciamento di distinti principi di carattere costituzionale, attiene alla funzione di “punto di equilibrio” fra le esigenze datoriali e quelle del lavoratore, a cui assolve la disciplina sul periodo di comporto:
«nell’art. 2110 cod. civ., comma 2, si rinviene un’astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre d’un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale» (S.U. n. 12568/2018)

Il secondo chiarimento, invece riguarda la natura del licenziamento per superamento del periodo di comporto, distinta dalle altre previste nella normativa giuslavoristica:

«Secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C., ai sensi dell’art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per se ́ idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all’art. 2119 cod. civ. e alla L. n. 604 del 1966, art. 1 e 3”

Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso rispetto ad un caso di impugnazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto, pronunciandosi, fra le altre cose, sul conteggio dei giorni festivi e sulle presunzioni esistenti in materia.

Il caso: Trib Bologna, Sez. lavoro, 22 Luglio 2024, (pubblicazione del 25 Luglio 2024)

Nel caso in esame, la sezione lavoro del Tribunale del capoluogo emiliano ha dichiarato nullo il licenziamento intimato ad una lavoratrice dipendente di un istituto pubblico di Alta Formazione per presunto superamento del periodo di comporto, previsto in 18 mesi (540 giorni) nell’arco di un triennio.

La ricorrente, affetta da diverse patologie, aveva infatti contestato il calcolo dei giorni di assenza, lamentando un errore nella computazione di quattro giornate festive intercorse tra periodi coperti da certificati medici, relativi a eventi morbosi distinti. Il Tribunale ha condiviso tale argomentazione, ritenendo che la documentazione prodotta fosse sufficiente a superare la presunzione di continuità dell’evento morboso nei giorni festivi.

Il Giudice ha dunque ordinato la reintegra della lavoratrice nel proprio posto e condannato l’Accademia al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento fino alla reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La disamina sulla giurisprudenza consolidata in materia di presunzioni relative al conteggio dei giorni di malattia

Nella sentenza, il Tribunale di Bologna ha approfondito il tema delle presunzioni applicabili al conteggio dei giorni del periodo di comporto. Il giudice ha evidenziato che, in base alla giurisprudenza consolidata, la continuità dell’evento morboso si presume quando le assenze per malattia sono intervallate da giornate festive o non lavorative, salvo prova contraria da parte del lavoratore (Cass. Civ., sez. lav., n. 27980/2023).

Nel caso esaminato, la lavoratrice ha infatti prodotto documentazione medica tale da dimostrare la non unitarietà degli eventi morbosi. Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto sufficiente tale prova per superare la presunzione di continuità.

La decisione in esame rappresenta un interessante precedente in materia di conteggio dei giorni festivi nel periodo di comporto: secondo il Giudice bolognese, qualora i certificati medici siano fra loro distinti, intervallati dal fine settimana (sabato-domenica) e riguardanti patologie distinte, è possibile ritenere che la presunzione di continuità della malattia sia superata, con conseguente non conteggio dei giorni festivi, che nel caso in oggetto si è rivelato determinante per la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento stesso.

Tale prospettiva risulta estremamente interessante, attesa la frequente difficoltà nel conteggio del periodo di comporto, e il gran numero di declaratorie di illegittimità che si verificano sulla base di errori di pochi giorni nel computo del periodo di assenza.

Su tale base, un lavoratore potrebbe riuscire ad ottenere l’applicazione di meccanismi sanzionatori per il datore di lavoro (nel caso di specie, la reintegra piena, essendo la lavoratrice dipendente di un’istituzione pubblica), grazie al superamento della presunzione di continuità della malattia per i giorni festivi.

In ogni caso, il tema in esame è da valutarsi conformemente alle pronunce della giurisprudenza europea, la quale ha evidenziato come il periodo di comporto, con riferimento ai lavoratori disabili, non possa calcolarsi allo stesso modo di tutti gli altri lavoratori.

Si tratta di una questione allo stato ancora irrisolta, che abbiamo approfondito nel seguente articolo

Se sei stato licenziato per superamento del periodo di comporto e ritieni che il calcolo non sia stato correttamente svolto, scrivici senza impegno per fissare un appuntamento.

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