Smart Working E Infortunio Sul Lavoro
Come viene trattato l’infortunio sul lavoro in smart Working
Lo sviluppo e la diffusione di nuove modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative comporta la necessità di un adeguamento normativo, che possa adeguatamente disciplinare tali forme di lavoro.
In tal senso, una tematica particolarmente delicata è costituita dal lavoro agile, anche detto “smart working”, definito dal Ministero del Lavoro quale particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Tale particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato viene stabilita mediante accordo tra le parti senza la definizione di precisi vincoli in relazione al luogo di lavoro (a volte anche di orari), con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione può essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, oppure completamente all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Infortunio di lavoro in smartworking
In linea di massima, nonostante la prestazione non venga svolta all’interno della sede aziendale, il datore di lavoro incorre nella medesima responsabilità in tema di tutela e sicurezza, come nei confronti dei dipendenti che svolgono regolarmente le proprie prestazioni presso l’unità produttiva del datore di lavoro.
Infatti, l’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Particolarmente sensibile è il tema della tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro in occasione dello svolgimento del lavoro agile, ove per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa.
L’INAIL, sul tema, è intervenuta con la circolare n. 48/2017 con la quale ha concretamente equiparato i lavoratori smart a quelli classici, senza specificare, tuttavia, i limiti della responsabilità datoriale per la salute e sicurezza del lavoratore all’esterno dei luoghi di lavoro.
Tuttavia, considerata la peculiarità della prestazione e l’impossibilità di provvedere a un effettivo controllo, da parte del datore di lavoro, del luogo esterno scelto dal lavoratore agile per l’esecuzione delle proprie mansioni, potrebbe essere controverso il diritto di quest’ultimo di essere indennizzato in caso di infortunio.
Infatti, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico, risultano necessari specifici accertamenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti della tutela, e, in particolare, se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico fosse in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto funzionale alla stessa, sebbene svolta al di fuori del normale luogo di lavoro.
Giurisprudenza e Posizioni Inail sullo Smart Working
Gli orientamenti giurisprudenziali risultano essere ancora acerbi sul tema, in merito, soprattutto, ai confini di responsabilità del datore di lavoro, date le particolari caratteristiche della fattispecie.
A oggi, tuttavia, è stata riconosciuta a tutti gli effetti l’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” anche per tali categorie di lavoratori. Infatti, il Tribunale di Milano, con la recente sentenza n. 3645/2024 del 16 settembre, ha specificatamente condannato l’INAIL al pagamento di un infortunio subito da una lavoratrice durante un permesso personale richiesto per andare a prendere a scuola la figlia. I Giudici, nel sancire il diritto del lavoratore alla tutela assicurativa anche con riguardo ai sinistri avvenuti in costanza di fruizione di un permesso per motivi personali, hanno riconosciuto, sulla base dell’art. 23 della Legge 81/2017, l’estensione della tutela in materia di infortunio sul lavoro ed in itinere anche ai lavoratori in smart working. Il citato articolo, infatti, prevede al comma 3, che “Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali”.
Al di fuori delle ipotesi in itinere, in tema di infortunio sul lavoro in generale, la giurisprudenza, come detto, non si è ancora esposta con un consolidato orientamento. In tal senso, risulta tuttavia opportuno evidenziare come la stessa INAIL sia stata la prima ad aver riconosciuto l’infortunio sul lavoro anche in alcuni casi di lavoratori agili che svolgevano la prestazione all’interno della propria abitazione.
Il criterio di interpretazione utilizzato, infatti, è quello sancito dall’art. 12 del D.lgs. 38/2000, il quale da rilevanza alla sussistenza di un’interruzione o di un’alterazione della sequenza dei normali e necessitati gesti quotidiani che il lavoratore deve svolgere per adempiere alla prestazione lavorativa, ciò applicabile, dunque, ai lavoratori che svolgono la loro prestazione all’esterno dei luoghi aziendali.
Sulla base di tale criterio interpretativo, l’INAIL ha già indennizzato diversi casi di infortunio sul lavoro, uno dei quali – riportato a titolo esemplificativo della necessità di valutare con attenzione ogni singolo caso, per verificare l’applicabilità della tutela o meno – derivante da una richiesta presentata da una lavoratrice agile, a seguito di una caduta nell’ambiente domestico durante una telefonata di lavoro con una collega. In tale episodio l’INAIL ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto a percepire un indennizzo, qualificando l’episodio come infortunio sul lavoro.
Come detto, dunque, la questione rimane tuttora molto delicata e soggetta ad alta interpretabilità, dovendosi, ad oggi, valutare caso per caso l’inerenza all’attività lavorativa del fatto causale dell’infortunio. Ciò premesso, risultano evidenti ampi spazi di equiparazione delle due forme di lavoro, in funzione dell’estensione del riconoscimento dell’infortunio sul lavoro agile. Ciò caratterizza la già anticipata necessità di adeguare il sistema normativo alle continue evoluzioni a cui è soggetto il mondo del lavoro, in particolar modo in riferimento alle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative.
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