Il contagio da coronavirus è equiparato all’infortunio sul lavoro qualora avvenga sul posto di lavoro. Ciò consente al lavoratore di potere godere della copertura assicurativa INAIL. Vediamo come funziona.

La pandemia ha necessariamente imposto l’adozione da parte del legislatore di misure severe all’interno dell’ambiente di lavoro. Le imprese e lavoratori sono chiamati a rispettare queste misure per i propri rispettivi compiti e posizioni al fine della tutela della salute comune, che costituisce un diritto fondamentale dell’individuo ed un bene primario dell’intera collettività espressamente tutelato dall’art.32 della Costituzione.

In questo contesto, sono molte le categorie di lavoratori che dopo aver contratto il virus, hanno chiesto ad INAIL il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.

Tra queste, merita un cenno particolare l’art. 42 del D.L. n. 18/2020, che dispone l’equiparazione all’infortunio sul lavoro del contagio da Covid-19 allorquando questo è avvenuto sul posto di lavoro ed “in occasione di lavoro”. Ciò consente al lavoratore di beneficiare della copertura assicurativa Inail e, segnatamente, di godere del versamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta durante il periodo di infezione e financo per quello di quarantena obbligatoria. Il presupposto tecnico-giuridico di tale riconoscimento è costituito dall’equivalenza tra causa violenta – richiamata per tutti gli infortuni – e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus. 

Chiarita dunque la ratio della disposizione e, pertanto, che sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione del contagio con il lavoro, la normativa prevede una basilare distinzione tra:

  1. categorie di lavoratori per le quali si sia estrinsecato il c.d. “rischio specifico” – tra le quali in primis gli operatori sanitari, nonché i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, operatori sociosanitari delle Rsa, tassisti etc… ed altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza – ove vale una presunzione di esposizione professionale.

  2. altre categorie di lavoratori che esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di espletamento per le quali, dunque, non potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela seguirà al positivo accertamento medico-legale. espletato sulla base dell’ordinaria procedura medico-legale, che si avvale essenzialmente degli elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Per quanto attiene all’iter da seguire per ottenere il relativo riconoscimento (a mio avviso ben sintetizzato nella circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020) – così come per gli altri casi di infortunio – il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 dpr n. 1124/65, mentre il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza è tenuto a trasmettere all’Inail il certificato di infortunio. 

È fondamentale precisare che:

  • solo con la conferma diagnostica la procedura può ritenersi positivamente conclusa: infatti, è da questo momento che decorrere la tutela e, qualora il lavoratore sia stato in malattia (all’epoca sospetta Covid-19 e, quindi, in quarantena od in isolamento fiduciario domiciliare), la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro che ricomprenderà anche l’intero periodo di quarantena

     

  • qualora invece i dati sanitari disponibili non consentano di porre diagnosi di certezza, l’Inail non considererà positivamente definito l’iter di riconoscimento della misura; pertanto, la posizione (anche se attiene ad una delle categorie di lavoratori considerate di per sé a rischio) verrà posta in “riserva di regolarità”, potendosi definire regolarmente solo all’esito di un successivo test di verificata confermata positività (od eccezionalmente allorquando ricorra un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva che possa confortare una diagnosi di positività.

Da ultimo, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere. Ossia alle ipotesi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Ovviamente, per tale Specifica fattispecie, l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli spostamenti.