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IL CONTRATTO DI VIAGGIO TUTTO COMPRESO (c.d. “PACCHETTO TURISTICO” O “PACKAGE”) – I RIMEDI PER IL TURISTA
- Il quadro normativo di riferimento
Il contratto di viaggio “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o “package”) è da tempo oggetto molteplici iniziative legislative sia a livello internazionale che comunitario; occorre dunque preliminarmente esaminare i tratti principali della relativa disciplina per verificare quali sono le principali tutele apprestate dal nostro ordinamento in favore del turista qualora, dopo la conclusione del contratto, si verifichino circostanze impreviste/imprevedibili che ne alterino la funzione.
Il turista/consumatore che acquista un viaggio da un Tour Operator, gode oggi di molteplici tutele che trovano il fondamento in diverse fonti, tra cui si segnalano per importanza:
- a livello internazionale e comunitario; i) la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV), ratificata in Italia con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084; ii) la direttiva CEE n. 13/93 (attuata in Italia con legge n. 52/96); iii) due Regolamenti CE: reg. n. 2027/97 e reg. n. 261/04; iv) la direttiva comunitaria n. 314/90
- a livello nazionale; i) il D. Lgs n. 111/95; ii) il D. Lgs n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”, artt. 82-100, nel quale in realtà è stato trasfuso il D. Lgs n. 111/95, con poche modifiche sostanziali); iii) il D. Lgs. n. 79/2011 (c.d. “Codice del Turista”); iv) Il contratto di viaggio è inoltre sottoposto, per quanto non previsto dalle fonti appena elencate, alle norme del codice civile ed in particolare, dalle norme sul contratto in generale e per adesione, artt. 1340 e 1341 c.c. ed artt. 1469 bisc. e ss. sulle clausole vessatorie, in quanto contratto stipulato tra consumatore e professionista.
- La causa del contratto – la finalità turistica
Da tali complessivi dati normativi, dottrina e giurisprudenza definiscono contratto di viaggio il negozio che “consente ad un soggetto di avvalersi di un insieme di prestazioni funzionalmente e strutturalmente collegate, rispetto alle quali si rende necessaria una valutazione globale dell’assetto di interessi che le singole operazioni sono complessivamente dirette a realizzare” (In dottrina: Rossi Carleo). Ne discende che nel contratto di viaggio viene individuata una specifica causa, idonea a qualificarlo quale contratto tipico, seppur non specificatamente normato nel codice civile nel titolo dedicato ai singoli contratti, ossia la finalità turistica; questa, infatti, non costituisce il mero motivo della stipula del contratto, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, costituendone la causa concreta e consentendo quindi di individuare tutte le attività ed i servizi strumentali alla realizzazione del fine del godimento della vacanza. il contratto di viaggio è dunque caratterizzato dalla “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero.
Tale premessa rende quindi evidente che vi sono precisi obblighi gravanti sui Tour Operator, volti a consentire la concreta realizzazione proprio della finalità turistica; per il perseguimento di tale finalità, lo strumento principe è rappresentato dalle informazioni che il Tour Operator è obbligato a fornire al cliente, proprio per metterlo nelle condizioni di valutare la rispondenza del viaggio offerto alle sue specifiche esigenze. Ecco perché il dato normativo, nell’individuare gli obblighi dei Tour Operator, si sofferma in particolar modo su quello di carattere informativo, che deve essere il più possibile esaustivo e completo, poiché volto a ridurre l’asimmetria informativa sussistente tra professionista e consumatore; peraltro, tale assunto viene fatto derivare direttamente dalla clausola generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, considerato che il Tour Operator è tenuto a fornire informazioni su tutte le circostanze che consentano al cliente di assumere determinazioni pienamente consapevoli sia al momento della conclusione del contratto, sia in vigenza dello stesso (ex plurimis, Cass. n. 15798/2009 e Trib. Verona 27.09.2013). All’interno della categoria del predetto contratto di viaggio, particolare spazio viene riconosciuto dall’ordinamento – interno e comunitario – della formula del “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o “package”), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno – e, come tale, disciplinato dagli artt. 82 e segg. del c.d. “Codice del Consumo”, che pone il “Tour Operator” quale diretto e solo responsabile nei confronti del cliente ed, inoltre, prevede espressamente che laddove il consumatore debba recedere da un contratto di viaggio a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile che gli impedisce di partire, tutte le somme versate debbano, senza eccezioni, essergli rimborsate (art. 79).
- Il venir meno della causa ed i rimedi a favore del turista
Da quanto sopra, consegue che l’irrealizzabilità di detta finalità per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti determina, in virtù della caducazione dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (ai sensi dell’art. 1174 c.c.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Dunque, il non aver più interesse a partire – per ragioni oggettive e comprovabili – corrisponde al venir meno dell’interesse creditorio, che comporta l’estinzione dell’obbligazione, in ragione della sopravvenuta mancanza dell’elemento funzionale (l’interesse, anche non patrimoniale, del creditore) previsto dall’art. 1174 c.c. A comprova si riporta una pronuncia della Corte di Cassazione, divenuta una pietra miliare per la materia in esame, che, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha così statuito: “In una vacanza tutto compreso, disciplinata dagli art. 82 e seguenti del codice del consumo, il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria (ma lo stesso discorso vale in caso d’instabilità politica) del luogo di destinazione del viaggio, integra una causa di impossibilità di utilizzazione della prestazione, facendo così cadere l’interesse del turista creditore alla “finalità turistica” del contratto” (Cass. n. 16315 del 24.07.07 Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano). Peraltro, sempre la Cassazione, in una precedente autorevole pronuncia, ha deliberato che: “Nel delineare i caratteri e la funzione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package), distinguendolo dal contratto di organizzazione (artt. 5 ss.) o di intermediazione (art. 17 ss.) di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1970 (resa esecutiva con L. 27 dicembre 1977, n. 1084), la causa concreta assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento. Pertanto, l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell’obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (art. 1463 c.c.) o parziale (art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima. In specie, l’epidemia di dengue emorragico, costituisce infatti evento determinante non già il deterioramento o la riduzione della prestazione bensì il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria del luogo di esecuzione della prestazione turistica che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (art. 1463 c.c.). Fattispecie: scioglimento del contratto di package avente ad oggetto un viaggio vacanza di due settimane per due persone a Cuba, essendo ivi in atto un’epidemia di dengue emorragico (in senso conforme Cass. n. 3440/2006; Cass. n. 1037/1995; Cass. n. 9304/1994; Cass. n. 6299/87; Cass., n. 5496/1982; Cass. n. 7946/1979; Cass. n. 3166/1978; Cass. n. 2532/1973; Cass. n. 2018/1970; Cass. n. 3076/1962).
Facendo pratica applicazione di tali principi può quindi concludersi che l’oggettivo venir meno del normale standard di sicurezza sanitario e/o politico del luogo di destinazione del viaggio, a causa dell’improvviso diffondersi di una rivolta o di virus, integra una causa di impossibilità di utilizzazione della prestazione, facendo così cadere l’interesse dei turisti creditori alla “finalità turistica” del contratto”, che determina la risoluzione dello stesso con i connessi obblighi restitutori in capo al tour operator.
Sul punto, si segnala anche una recentissima e storica pronuncia del Tribunale di Bologna – di cui sono stato attore – che riconosce il diritto dei viaggiatori a risolvere il contratto di viaggio in una meta (il Nicaragua) in cui si era improvvisamente diffuso il virus Zika e, con ciò, ad ottenere la restituzione del corrispettivo versato al tour operator per il viaggio nella formula “tutto compreso” (Tribunale di Bologna sentenza n. 2973/2018 pubbl. il 22/11/2018).