Guida al Recupero TFR

Quali sono gli strumenti che possono mettere in campo i lavoratori per richiedere il pagamento del proprio TFR?  

Come Recuperare il TFR 

Che cos’è il TFR?

L’articolo 2120 del codice civile sancisce che il prestatore, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha diritto al cd. trattamento di fine rapportogeneralmente noto come TFR. In altre parole, ogni lavoratore ha diritto al TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

Il TFR costituisce un emolumento che ha natura di retribuzione differita con funzione previdenziale, che diviene esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il relativo diritto si prescrive in 5 anni (art. 2948 co.5 c.c.) mentre, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato, in 10 anni (art. 2953 c.c.).


Come si calcola il TFR?

L’importo del TFR è dato dall’accantonamento annuo di una quota di retribuzione calcolata dividendo per 13,5 l’importo della retribuzione dovuta per l’anno di riferimento (comprensiva di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e ad eccezione dei rimborsi spese) e, materialmente, è erogato dal datore di lavoro.

I termini per il relativo di pagamento variano a seconda dei CCNL da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 45 giorni, al cui decorso il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione degli interessi di mora. 

Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere, in costanza del rapporto ed in casi specifici (acquisto prima casa, spese sanitarie, ecc…), un’anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Purtroppo frequentemente accade che al momento della cessazione del rapporto, l’azienda ometta di pagare il trattamento di fine rapporto. Analizziamo quindi come il lavoratore può tutelarsi in tali casi.


Cosa fare nel caso in cui il datore di lavoro non paghi il TFR? 

Innanzitutto, è sempre opportuno inviare al datore di lavoro una lettera di messa in mora e di interruzione della prescrizione del credito.

In caso di infruttuosità della fase stragiudiziale, si potrà avviare un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro: questo passaggio, tuttavia, non è obbligatorio. Successivamente, non resterà che depositare un ricorso per ingiunzione di pagamento tramite un legale di fiducia, per poi agire in via coattiva nei confronti del datore di lavoro inadempiente

Tutela offerta dal fondo di garanzia INPS 

Come extrema ratio, il TFR può essere recuperato facendo ricorso all’apposito fondo di garanzia istituito presso l’Inps con L. n. 80/1992, che interviene in tutti i casi in cui nell’ambito di una procedura concorsuale è stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro o quando questi non sia assoggettabile alle predette procedure.

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. INPS n. 74 del 15/07/2008).

 

Cosa succede se il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali?

Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • accertamento dello stato d’insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria);
  • accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento – nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa – avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di Garanzia.

In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

Cosa succede se il datore di lavoro NON è soggetto alle procedure concorsuali?

Nel caso di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
  • esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata; in pratica, il lavoratore deve preventivamente tentare l’esecuzione forzata e, solo se questa risulta infruttuosa e non risultano circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia (Cass. n. 23775/2018).

L’accesso al Fondo – sulla base dei requisiti previsti sub B) – è consentito anche nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito perché:

  • cancellato dal registro delle imprese da più di un anno;
  • l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare sia inferiore ad euro trentamila, il Fondo di Garanzia interviene dopo l’apertura della procedura concorsuale;
  • nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare, il Tribunale decreti di non procedere alla verifica dello stato passivo, in quanto risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l’ammissione al passivo.

In tutti i casi, la procedura è solo telematica: si deve inviare un’apposita domanda utilizzando il modello scaricabile online dal sito dell’Istituto dal sito www.inps.it ed il Fondo effettua i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta, surrogandosi nel diritto del lavoratore con privilegio sul patrimonio del datore di lavoro.

 

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