Sicurezza sul Lavoro, Cosa Cambia dal 2 agosto 2024

TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E CONTROLLI IN AZIENDA: COSA CAMBIA DAL 2 AGOSTO 2024

Lo scorso 12 luglio il Governo – in attuazione della legge 118/2022 (Legge sulla concorrenza 2021) – ha emanato il D.Lgs. n. 103/2024, che interviene sul tema dei controlli per le aziende, soprattutto in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro. 

L’obiettivo della nuova normativa consiste nel semplificare  il sistema dei controlli svolti dalle pubbliche amministrazioni sulle attività d’impresa, adattandolo alle realtà contemporanee e alle esigenze di un’economia sempre più dinamica e interconnessa, al fine di evitare inutili sovrapposizioni nelle verifiche. Il campo di applicazione di tale disciplina è davvero esteso, tanto che ne rimangono esclusi solamente i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico-finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale

Per le restanti materie, il provvedimento prevede dunque controlli meno stringenti, soprattutto, con riguardo alle imprese dotate di certificazioni riconducibili ai criteri Esg (Environmental, social and governance).

 

Il nuovo sistema di valutazione del rischio

L’elemento centrale della nuova disciplina è costituito dall’innovativo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» dell’attività economica”: le imprese con un “rischio basso” certificato avranno, infatti, il diritto di essere sottoposte a controlli con un intervallo non inferiore a un anno, sia con riguardo al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, sia in riferimento alla protezione ambientale e all’igiene e sicurezza pubblica.

La certificazione del rischio basso di impresa sarà rilasciata da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA), su domanda dell’impresa richiedente e al sussistere delle condizioni previste dall’art. 3 c. 3 del medesimo decreto.

In particolare, per riconoscere tale certificazione, gli Organismi saranno tenuti a verificare:

  • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato;
  • che l’impresa sia in possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  • che l’impresa sia in possesso di altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  • l’esito positivo dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività

Una volta ottenuta la certificazione di “basso rischio”, l’Organismo che l’ha rilasciata dovrà sottoporre l’impresa controllata ad audit periodici, al fine di verificare il mantenimento della conformità alla normativa e, qualora vengano meno le condizioni di basso rischio, la certificazione verrà immediatamente revocata.

 

I principali cambiamenti

Oltre al tema della certificazione del rischio, la nuova disciplina prevede una serie di misure finalizzate ad “alleggerire” i controlli ispettivi a carico delle aziende e, in particolare:

  • salvo casi di urgenza, l’azienda dovrà essere avvisata dieci giorni prima dell’ispezione, con l’indicazione dell’elenco dei documenti richiesto dall’autorità durante il controllo;
  • l’Autorità ispettiva non potrà richiedere documenti già in proprio possesso;
  • la frequenza dei controlli verrà determinata in ragione della gravità del rischio;
  • in caso di esito positivo di un’ispezione, l’azienda non potrà essere controllata per i successivi dieci mesi;
  • non possono essere effettuate contemporaneamente due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta.

Tali regole, tuttavia, incontrano una deroga in tutti i casi in cui il controllo venga disposto dall’Autorità giudiziaria, oppure in presenza di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nonché nei casi previsti dal diritto dell’Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogniqualvolta emergano situazioni di rischio.

Viene inoltre previsto infine un meccanismo di estinzione delle sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5.000 euro, se l’impresa adempie alle prescrizioni imposte dall’Ente di controllo.

 

Il diritto all’errore scusabile e la “patente a punti” per le imprese edili

 

Nel caso in cui l’autorità ispettiva accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili per le quali è prevista sanzione amministrativa non superiore nel massimo a cinquemila euro, può diffidare l’impresa interessata dal controllo a porre termine alla violazione e a rimuovere le conseguenze dell’illecito. 

La sanzione amministrativa viene così “congelata” e, se l’impresa adempie entro il termine indicato dal controllante, la stessa viene annullata.

L’istituto della diffida amministrativa, tuttavia, non è previsto in materia di sicurezza sul lavoro e incolumità pubblica.

Con riguardo al settore edile, invece, il governo ha scelto di introdurre una sorta di patente a punti

In particolare, sono previste multe e decurtazione del punteggio nel caso in cui avvengano infortuni sul lavoro, a maggior ragione se letali e, se l’azienda edile esaurisce i suoi punti, perde il diritto di continuare a operare sul mercato.

Tale innovazione – che, in realtà, costituisce un’attuazione delle previsioni del T.U. 81/2008 – ha incontrato le critiche dei sindacati, i quali hanno sostenuto che il sistema, così come delineato dal governo, in realtà sarebbe inefficace, in quanto l’elevato numero di punti raggiungibile per le imprese renderebbe concretamente impossibile la sospensione.

 

 

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