Quale Regime Previdenziale Applicare Ai Content Creator?
Content Creator e Regime Previdenziale: Una guida PRatica
Con l’evoluzione di internet e, in particolare, dei social media, si sta assistendo alla graduale nascita di nuove professioni. Infatti, se inizialmente molte figure professionali legate al web erano guardate con scetticismo dal mondo imprenditoriale, ci si è presto resi conto che le attività commerciali online, di qualsiasi natura, possono essere molto redditizie.
Attualmente, i content creator costituiscono una categoria ampia, che comprende numerose figure come influencer, blogger, vlogger, podcaster, gamer e onlyfanser.
Il rapido sviluppo di tali attività professionali ha comportato, dal punto di vista giuridico, la necessità di adeguamenti normativi e giurisprudenziali, soprattutto per quanto riguarda i profili fiscali e previdenziali.
In particolare, l’INPS, con la recente circolare n. 44 dello scorso 19 febbraio, ha stabilito regole specifiche per inquadrare la posizione contributiva dei content creator: vediamo in modo chiaro quali sono gli obblighi previdenziali prescritti dall’Istituto per chi opera in questo ambito.
Come definisci l’Inps i content creator?
Secondo l’INPS, l’attività del content creator consiste nella
“elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. La stessa, quindi, si caratterizza principalmente per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e della successiva messa a disposizione del pubblico di tali contenuti attraverso piattaforme digitali”.
Questa categoria di professionisti include diverse figure, tra cui influencer, blogger, tiktoker, streamer e cyber-atleti. La loro attività può essere svolta in varie forme giuridiche: impresa, lavoro autonomo o lavoro autonomo dello spettacolo.
Quale regime previdenziale applicare?
La scelta del regime previdenziale non è legata alla tipologia di contenuti pubblicati online, ma al modo di svolgimento dell’attività. In particolare, nella circolare vengono delineate tre diverse fattispecie.
- Gestione Commercianti, in caso di attività imprenditoriale:
- Se l’attività di content creation prevede l’uso prevalente di mezzi organizzativi (es. vendita di contenuti digitali, gestione di pubblicità, personale dipendente) si considera attività di impresa e rientra nella categoria commerciale.
- Dal 1° gennaio 2025, è stato introdotto un codice ATECO specifico (73.11.03) per chi opera nel settore dell’influencer marketing e creazione di contenuti.
- In questa ipotesi, è necessario iscriversi alla Camera di Commercio e versare i contributi alla Gestione Commercianti dell’INPS.
- Gestione Separata (per chi lavora come libero professionista):
- Se il lavoro si basa prevalentemente sull’attività personale e intellettuale, senza l’impiego di strutture organizzative complesse, è da considerarsi lavoro autonomo.
- In questo caso, l’iscrizione obbligatoria è alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995), a meno che il lavoro non sia occasionale e produca un reddito annuo lordo inferiore a € 5.000,00.
- Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) (per chi opera nel settore artistico o pubblicitario):
- Se l’attività rientra nel settore dello spettacolo, con la creazione di contenuti artistici, culturali o pubblicitari su commissione di un brand o di una agenzia di intermediazione, l’obbligo previdenziale sussiste nei confronti del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS), ed è a carico del soggetto committente.
- Si applica indipendentemente dal tipo di contratto utilizzato per disciplinare il rapporto e a prescindere dal grado di autonomia della prestazione.
Digital Marketing e Pubblicità
Un’area particolare è quella il digital marketing, ovverosia la diffusione di contenuti pubblicitari da parte di un content creator, attività che necessita di dichiarazione esplicita, incorrendo altrimenti in sanzioni per pubblicità occulta (D.Lgs. 208/2021). Dal punto di vista contributivo, l’INPS ha tracciato la seguente distinzione:
- Se il creator riceve compensi per promuovere un prodotto o servizio, deve iscriversi al Fondo dello Spettacolo.
- Se invece i contenuti servono solo a migliorare la visibilità personale senza scopi pubblicitari diretti, si rientra nella categoria di “endorsement” e non vi sono obblighi previdenziali specifici; è tuttavia necessario valutare se l’attività abbia natura imprenditoriale o meno, applicandosi il regime corrispondente.
L’INPS ha fornito una guida chiara e dettagliata per orientare i content creator nella scelta del corretto inquadramento previdenziale: occorre valutare con attenzione, quindi, la natura dell’attività: imprenditoriale, autonoma o legata al settore dello spettacolo, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni e garantire una gestione corretta della propria posizione contributiva.
Se sei un professionista digitale e hai bisogno di inquadrare correttamente la tua attività lavorativa dal punto di vista giuridico e previdenziale, contattaci senza impegno per una consulenza.
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